Statuto
Lo Statuto integrale del CIATDM
STATUTO
ART. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituito il Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori, denominato C.I.A.T.D.M.
Il C.I.A.T.D.M. è un raggruppamento di associazioni di volontariato non profit e senza fine di lucro regolarmente costituite, di Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati e di persone singole che operano e non, nel campo della promozione e della tutela dei diritti dei minori e della famiglia sia su territorio internazionale che su quello nazionale.
Il C.I.A.T.D.M. ha sede legale in Italia a Pordenone in Via Col Di Lana n. 3, e la sede operativa a Lodi in Via Felice Cavallotti n. 62/A.
Il C.I.A.T.D.M. ha inoltre sedi Estere e sedi Regionali.
Il C.I.A.T.D.M. è apolitico, apartitico aconfessionale, senza fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Il simbolo e logo del C.I.A.T.D.M. è un saguaro verde posto al centro di un prato, ed è inserito in un girotondo di bambini di diverse etnie e nazionalità in rappresentanza di tutti i minori del mondo, e al centro simbolo è riportata trasversalmente la denominazione in maiuscolo di C.I.A.T.D.M., mentre, la dicitura per esteso di Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori è riportata sotto il simbolo.
ART. 2 - SCOPI
Gli scopi del C.I.A.T.D.M. sono i seguenti :
1. Tutelare e promuovere i Diritti dei Minori quali risultino dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (es. Convenzione di New York 20 Novembre 1989);
2. Promuovere l’applicazione delle Direttive Europee, e delle Convenzioni internazionali, in materia di Diritto di Famiglia, di Tutela dei Minori, l’applicazione delle normative vigenti sia in campo penale che civile nel pieno rispetto ed applicazione dei Diritti dei Minori e della famiglia anche attraverso la promozione , l’aggiornamento e l’ampliamento della riforma delle stesse e della legislazione vigente;
3. Vigilare sull’attuazione e sull’applicazione corretta delle direttive Europee, ed internazionali, e delle leggi vigenti in materia;
4. Riunire, coordinare e raccordare tutte le forze associative di volontariato non profit e senza fini di lucro che siano regolarmente costituite, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati, nonché tutte quelle persone singole che ne condividano gli scopi e le norme statutarie del C.I.A.T.D.M. impegnate e non nel campo della promozione e della tutela dei diritti dei minori;
5. Attivare progetti di prevenzione a sostegno dei minori e della famiglia sia nelle scuole che in altre realtà in collaborazione con tutti coloro che vorranno essere disponibili;
6. Nel caso in cui sia opportuno, e compatibilmente con gli scopi e le norme statutarie e di legge, il C.I.A.T.D.M., nella figura del suo Presidente pro-tempore, può anche intraprendere azioni giudiziarie o costituirsi parte civile in cui risultino lesi e violati da chiunque i diritti dei minori e della famiglia, o in procedimenti riferentisi a minori.
ART. 3 - FUNZIONI
Le funzioni del C.I.A.T.D.M. sono le seguenti:
1. Politiche legislative attraverso la ricerca tra i vari gruppi e forze politiche che operano e sono presenti nelle Sedi Parlamentari ed Istituzionali, con l’obbiettivo di creare in quelle Sedi la trasversalità e convergenza necessaria atta al raggiungimento degli scopi del C.I.A.T.D.M.;
2. Promuovere a nome e per conto di tutti i soci aderenti che accettano le norme del presente statuto, tutte quelle azioni unitarie che si ritengano attuare dentro e fuori le Sedi Parlamentari ed Istituzionali atte al raggiungimento degli scopi prefissati e stabiliti dal presente statuto;
3. Stabilire in accordo con le associazioni, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati, ed i soci aderenti le priorità e le iniziative che il C.I.A.T.D.M. dovrà portare avanti a nome e per conto di tutti gli aderenti, secondo le modalità e le linee guida che l’assemblea dei soci riterrà opportuno stabilire e regolare con un regolamento interno;
4. Raccordare, e coordinare per nome e per conto di tutti isoci aderenti, tutte le priorità e le iniziative da intraprendere sia su territorio internazionale e sia su territorio nazionale, siano esse di carattere legislativo e non, secondo quanto stabilito e regolato dall’apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci;
5. Il C.I.A.T.D.M. svolge la sua funzione ed i suoi compiti in modo autonomo e secondo quanto stabilito e regolato dall’apposito regolamento interno approvato dall’assembea dei soci.
ART. 4 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
Per il conseguimento dei suoi scopi il C.I.AT.D.M. costituirà al suo interno commissioni e gruppi di lavoro con esperti nel campo dell’avvocatura, della psicologia e della neuropsichiatria infantile, con tecnici ed operatori del settore, e soci che si vorranno mettere a disposizione volontariamente e gratuitamente.
ART. 5 - SEDE , ARTICOLAZIONI DELLE SEDI ESTERE E REGIONALI NOMINA E
COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DELLE SEDI ESTERE E REGIONALI
Il C.I.A.T.D.M. ha sede legale per tutti gli effetti di legge in Italia a Pordenone ove è domiciliato, e la sede operativa a Lodi in Via Felice Cavallotti 62/A.
Inoltre si articola in sede Internazionale, sedi Estere e sedi Regionali.
Il consiglio direttivo su proposta del presidente delibera la costituzione o la chiusura, e la collocazione delle sedi Estere e Regionali che potranno essere presso la sede di una associazione di volontariato non profit e senza fini di lucro regolarmente costituite, o Ente morale ed Istituzionale pubblico o privato aderente, e che sono domiciliati in Stati diversi dall’Italia, o in Regioni Italiane.
Con le stesse modalità di quanto sopra sono nominati e revocati i rappresentanti del C.I.A.T.D.M., i quali sono obbligati a rispettare le regole e le delibere di nomina.
Nelle delibere di nomina dei rappresentanti delle varie sedi Estere e Regionali saranno inoltre indicati i compiti e le responsabilità degli stessi.
Le delibere del consiglio direttivo in materia di costituzione o chiusura, di nomina e di revoca dei rappresentanti del C.I.A.T.DM. delle sedi Estere o Regionali sono di immediata esecutività ed insindacabili.
I rappresentanti delle sedi Estere e Regionali dovranno rispettare le dilibere di nomina e di compiti loro assegnati, pena la revoca di nomina e l’espulsione immediata dal C.I.A.T.D.M.
ART. 6 - ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate del C.I.A.T.D.M. sono costituite da:
1) Quote associative ordinarie e straordinarie;
2) Contributi pubblici e privati;
3) Lasciti o donazioni;
4) Sponsorizzazioni.
Il patrimonio del C.I.A.T.D.M. è costituito da:
1) Beni immobili e mobili che a qualunque titolo diventino di sua proprietà ;
2) Fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
Le quote ordinarie del C.I.A.T.D.M. per le associazioni di volontariato non profit e senza fini di lucro regolarmente costituite, per Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati membri sono calcolate sulla base del 3% del bilancio annuo gestionale di ogni associazione di volontariato non profit, Ente morale ed Istituzionale pubblico o privato aderente.
La quota associativa annua delle singole persone socie simpatizzanti del C.I.A.T.D.M. è fissata in £.40.000
La quota associativa annua delle singole persone socie ordinarie del C.I.A.T.D.M. è fissata in £. 80.000.
La quota associativa annua dei soci sostenitori del C.I.A.T.D.M. è fissata da £. 250.000 in su.
ART. 7 - MODALITA’ DI ADESIONE
Possono aderire al C.I.A.T.D.M. tutte le associazioni di volontariato non profit, senza fini di lucro purché siano regolarmente costituite, tutti gli Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati, tutte le singole persone che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie del C.I.A.T.D.M.
Le domande di adesione devono pervenire per iscritto complete di riferimenti anagrafici al presidente del C.I.A.T.D.M. , il quale dopo aver assunto le dovute informazioni del caso e dopo averle esaminate le correderà di una nota col proprio parere, e le sottoporrà alla prima riunione utile dalla data della presentazione della domanda al consiglio direttivo cui compete deliberarne l’accettazione o la non accettazione.
Qualora esistano ragioni oppositive, il consiglio direttivo ha la facoltà di respingere le domande senza l’obbligo di comunicazione delle motivazioni se non su formale richiesta dell’assemblea dei soci.
La decisione assunta dal consiglio direttivo a riguardo è inappellabile.
Ogni associazione di volontariato non profit, senza fini di lucro regolarmente costituita, Ente morale ed Istituzionale pubblico o privato membro del C.I.A.T.D.M. partecipa all'assemblea dei soci e/o al consiglio direttivo con un solo rappresentante da essa designato ed ha sua disposizione solo il proprio voto.
Tutti gli aderenti per i primi sei mesi dalla loro ammissione al C.I.A.T.D.M. sono considerati a tutti gli effetti soci simpatizzanti, ad esclusione dei soci onorari, e delle associazioni di volontariato non profit senza fini di lucro regolarmente costituite, Enti morali ed Istituzionali, persone singole, conosciute da tempo dai soci fondatori.
I soci simpatizzanti trascorso tale periodo potranno decidere di presentare per iscritto richiesta di essere ammessi alla categoria dei soci ordinari.
Ogni associazione di volontariato non profit, senza fini di lucro regolarmente costituita, Ente morale ed Istituzionale pubblico o privato membro del C.I.A.T.D.M. mantiene la propria autonomia di gestione e di diritto ad attivare iniziative, per proprio nome e conto nell’ambito di sua competenza, purché le attività e le iniziative non vadano a ledere, a inficiare, e a mettere in difficoltà le iniziative e azioni assunte per nome e per conto di tutti gli associati dal C.I.A.T.D.M., ivi compreso la violazione delle norme statutarie del C.I.A.T.D.M.
La qualità di socio impegna al rispetto delle norme statutarie del C.I.A.T.D.M.
ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI
I soci del C.I.A.T.D.M. si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori
b) Soci Simpatizzanti
3. Soci Ordinari
1. Soci Sostenitori
e) Soci Onorari
Tutti i soci a qualsiasi categoria appartengano, ad esclusione dei soci onorari hanno a loro disposizione per le votazioni un solo voto.
ART. 9 - SOCI FONDATORI
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito il C.I.A.T.D.M. e non possono per nessuna ragione, salvo che per gravi e comprovati motivi essere espulsi dal C.I.A.T.D.M.
ART. 10 - SOCI SIMPATIZZANTI
Appartengono alla categoria di soci simpatizzanti, tutte le associazioni di volontariato non profit, senza fini di lucro regolarmente costituite, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati, e le singole persone che faranno pervenire al presidente richiesta scritta di aderire al C.I.A.T.D.M. ed abbiano provveduto al versamento della quota associativa per l’anno in corso.
Trascorso un periodo di sei mesi il socio simpatizzante potrà presentare per iscritto al Consiglio Direttivo domanda di ammissione alla categoria di socio ordinario.
La domanda di ammissione a socio ordinario sarà sottoposta dal consiglio direttivo alla assemblea straordinaria dei soci per essere valutata ed approvata dalla stessa non prima di essere controfirmata da due soci fondatori o almeno da quattro soci ordinari che ne diventano così i garanti .
Le associazioni di volontariato non profit, senza scopi di lucro regolarmente costituite, gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati, le persone singole che presenteranno per iscritto domanda di aderire al C.I.A.T.D.M. al presidente e che già sono conosciute da tempo dai soci fondatori, i quali ne diventano i garanti, sono escluse dalla categoria di soci simpatizzanti.
In caso di accettazione da parte del consiglio direttivo, l’inserimento alla categoria di soci ordinari avviene automaticamente con delibera dello stesso consiglio direttivo.
Sono inoltre esclusi dalla categoria di soci simpatizzanti i soci onorari.
ART. 11 - SOCI ORDINARI
Appartengono alla categoria dei soci ordinari tutte le associazioni di volontariato non profit, senza fini di lucro regolarmente costituite, tutti gli Enti morali ed Istituzionali pubblici o privati e tutte le persone singole che si sono iscritte e che hanno ottenuto la qualifica di socio ordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del presente statuto e che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile delibera sull’accoglimento o la remissione delle domande presentate, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, la quale a sua volta dovrà valutarne l’esistenza dei requisiti per l’approvazione finale.
In caso di approvazione della domanda da parte dell’assemblea dei soci, il richiedente assume la qualità di socio ordinario dopo aver provveduto al versamento della quota associativa per l’anno in corso .
ART. 12 - SOCI SOSTENITORI
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono all'attivo del C.I.A.T.D.M. e che versano almeno la quota minima associativa di £.250.000 o almeno una quota superiore.
I soci sostenitori assumono gli stessi diritti e doveri dei soci simpatizzanti e ordinari.
ART. 13 - SOCI ONORARI
Appartengono alla categoria dei soci onorari coloro che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci fondatori , e che si sono distinti ed impegnati nel campo della tutela e promozione dei diritti dei minori.
I soci onorari hanno diritto ad essere informati sulle attività del C.I.A.T.D.M., partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci senza diritto di voto e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.
ART. 14 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci, a qualsiasi titolo appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi del C.I.A.T.D.M:
Tutti i soci hanno inoltre il dovere di osservare e rispettare:
1. Il presente statuto ed ogni altro provvedimento o deliberazione dei competenti organi direttivi ;
2. Non contrastare l’attività e le iniziative del C.I.A.T.D.M., e di comportarsi correttamente nei suoi confronti e verso i singoli soci indistintamente dalla categoria di appartenenza
3. Risarcire economicamente il C.I.A.T.D.M. da eventuali danni cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dagli organi del collegio dei probiviri e deliberata dal consiglio direttivo ;
4. Pagare una quota associativa annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno .
5. Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, le disposizioni del Consiglio Direttivo ed i regolamenti stabiliti ed approvati dall’assemblea dei soci .
Il tesoriere durante il mese di febbraio di ogni anno invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera Raccomandata con Ricevuta di ritorno, avvertendoli che se non avranno provveduto a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’anno in corso, invierà alla segreteria i nominativi degli inadempienti, che saranno a sua volta segnalati al consiglio direttivo per l’adozione del provvedimento di cancellazione da soci membri del C.I.A.T.D.M.
ART. 15 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:
1. Frequentare i locali della sede del C.I.A.T.D.M.
2. Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal C.I.A.T.D.M.
3. Godere di tutti i benefici comunque concessi al C.I.A.T.D.M.
4. Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie del C.I.A.T.D.M.
5. Presentare per iscritto al consiglio direttivo proposte o reclami.
ART. 16 - PERDITA DI QUALITA’ DI SOCI
La qualità di socio del C.I.A.T.D.M. si perde:
1. Per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
2. Per morosità, e ciò avviene automaticamente se la quota annuale non risulta versata entro il 31 gennaio dell’anno solare in corso;
3. Per espulsione in conseguenza di quanto previsto agli articoli 17 e 32 del presente statuto.
ART. 17 - DEFERIMENTO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E SANZIONI
Ogni socio qualora ne venga a conoscenza, è tenuto a segnalare al consiglio direttivo la mancata osservanza della norme statutarie e deliberazioni del C.I.A.T.D.M.
In caso di trasgressione delle norme previste dal presente statuto o deliberazioni degli organi direttivi, o dei regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, il consiglio direttivo dopo una valutazione del caso decide di deferire il trasgressore all’invio al collegio dei probiviri, il quale deciderà per l’adozione di :
1. Un richiamo scritto ;
2. Una sospensione fino a sei mesi da ogni partecipazione di attività sociale del C.I.A.T.D.M., ed il pagamento di una quota nella misura stabilita dal collegio dei probiviri e deliberata dal consiglio direttivo;
3. All’espulsione dal C.I.A.T.D.M., con una nota di biasimo da trasmettere a tutti gli organi di stampa , e sedi Istituzionali deliberata dal consiglio direttivo.
ART. 18 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi del C.I.A.T.D.M. elettivamente domiciliati presso la sede del C.I.A.T.D.M.:
1. L’assemblea ordinaria dei soci ;
2. Il consiglio direttivo ,
3. Il collegio dei probiviri ;
4. Il collegio dei revisori dei conti ;
5. Le commissioni e i gruppi di lavoro;
6. I responsabili delle sedi Estere e Regionali.
ART. 19 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di 3 membri ad un massimo di 7 membri comprendenti:
1. Un presidente ;
2. Un vice presidente ;
3. Un segretario ;
4. Un tesoriere ;
5. Uno o tre consiglieri .
E’ eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica tre anni.
Il primo consiglio direttivo del C.I.A.T.D.M. dura in carica due anni e per le funzioni di tesoriere si avvale di una figura esterna appositamente nominata dai soci fondatori e primi membri del consiglio direttivo.
I componenti possono essere rieletti.
ART. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I compiti del consiglio direttivo sono:
1. Provvedere all’amministrazione generale del C.I.A.T.D.M.;
2. Redigere i regolamenti ed i bilanci;
3. Assumere e regolare l’attività del C.I.A.T.D.M.;
4. Deliberare l’ammontare della quota associativa annua;
5. Far rispettare lo statuto ed i regolamenti interni;
6. Deliberare l’ammissione dei soci simpatizzanti, nonché tutti quei provvedimenti previsti dallo statuto e dai regolamenti;
7. Eleggere fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario generale, il tesoriere
8. Deliberare la costituzione, la chiusura e la collocazione delle sedi Estere e Regionali del C.I.A.T.D.M., e nomina i responsabili delle stesse;
9. Attribuisce e delibera la qualifica di socio simpatizzante, sostenitore e onorario del C.I.A.T.D.M.;
10. Delibera l’accoglimento o la remissione della domanda pervenuta dal socio simpatizzante da sottoporre alla valutazione ed approvazione dell’assemblea dei soci in merito alla qualifica di socio ordinario del C.I.A.T.D.M.;
11. Procede alla nomina ed alla remissione dei membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro.
12. Elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all’assemblea dei soci in base alle richieste pervenute ad eccezzione delle iniziative straordinarie e per le quali potrà il consiglio direttivo stesso decidere in merito;
13. Delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere.
Il consiglio direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale inoltre delle prestazioni di un legale e di un commercialista, qualora ed ogni volta lo ritenga opportuno.
ART. 21 - RIUNIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno tre volte all’anno, ed ogni qualvolta che per urgenza necessiti di riunirsi.
Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate per iniziativa del presidente, o in caso di suo impedimento per iniziativa del suo vice presidente, o su richiesta scritta di due consiglieri.
La convocazione del consiglio direttivo deve essere inviata a tutti i membri del consiglio del direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e deve pervenire almeno 7 (sette) giorni della data fissata per la riunione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).
In caso di riunione urgente del consiglio direttivo ed ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del consiglio direttivo o tramite fax o telegramma da far pervenire ai membri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.
La convocazione deve comprendere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.
La riunione del consiglio direttivo è valida se in prima convocazione saranno presenti almeno un terzo dei membri del consiglio, ed in seconda convocazione se sarà presente almeno la metà dei membri del consiglio.
Nelle riunioni del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.
Le riunioni del consiglio direttivo possono essere anche allargate ai soci rappresentanti delle associazioni di volontariato non profit senza fini di lucro e regolarmente costituite, ai rappresentanti degli Enti morali ed istituzionali pubblici o privati i quali non hanno diritto di voto, ogni qualvolta gli stessi presentino per iscritto richiesta di discutere argomenti che riguardano le attività politiche-legislative inerenti la promozione e la tutela dei diritti dei minori e della famiglia e che siano in discussione o all’ordine del giorno delle rispettive aule istituzionali, ed ogni qualvolta si debba discutere di iniziative da intraprendere inerenti a quanto sopra detto per nome e per conto di tutti i soci.
ART. 22 - FUNZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono membri del consiglio direttivo:
Il Presidente che:
1. Convoca e presiede il consiglio direttivo;
2. Ha la firma sociale;
3. Firma tutti gli atti deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, nonché i verbali congiuntamente al segretario.
Il presidente in caso di bisogno dispone di una sua segreteria personale.
Il Vice Presidente che:
E’ l’immediato collaboratore del presidente, il quale durante l’assenza, o in caso di impedimento del presidente presiede a tutti gli effetti il C.I.A.T.D.M.
In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il C.I.A.T.D.M. è presieduto dal socio fondatore più anziano.
Il Tesoriere che:
1. E’ responsabile del patrimonio immobiliare del C.I.A.T.D.M. ;
2. Firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso ;
3. Prepara annualmente il bilancio consultivo e preventivo di spese del C.I.A.T.D.M, ed in caso di impedimento è sostituito dal presidente o da altri soci designati dal presidente stesso.
Il Segretario che:ì
1. Collabora con il presidente e con il vice presidente per l’organizzazione ed il funzionamento del C.I.A.T.D.M. ;
2. Cura la redazione dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo e può avvalersi, sotto sua responsabilità, e con il consenso del presidente, di altri soci per l’espletamento dei propri compiti.
I Consiglieri che:
1. Collaborano e consigliano in merito alle decisioni, e vigilano sull’operato dei membri.
In caso di dimissioni o rimozione del presidente, questi verrà sostituito dal vice presidenti.
In caso di dimissioni o rimozione di un qualsiasi altro membro del direttivo, il presidente ne assumerà la carica pro-tempore.
In caso di dimissioni o rimozione di quattro o più membri del direttivo, il consiglio direttivo sarà dichiarato decaduto e si convocherà l’assemblea dei soci per nuove elezioni.
Il consiglio direttivo uscente resterà in carica senza potere di deliberare fino all’insediamento del nuovo consiglio.
I membri del consiglio direttivo possono essere revocati su deliberazione dell’assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 su proposta motivata per iscritto di almeno un terzo dei Soci stessi.
Le cariche sono gratuite.
Ai soci è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio, debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo, o in caso di urgenza da presidente.
ART. 23 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
In caso di parità il voto del presidente è preponderante in quanto varrà doppiamente.
Non saranno ritenute valide deliberazioni relative ad acquisti o spese senza copertura finanziaria o assicurata.
Chiunque proceda ad acquisti o autorizzi spese in difformità al presente statuto risponderà in proprio .
ART. 24 - INSINDACABILITA’ DELLE DELIBERE
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono insindacabili ed immediatamente esecutive.
ART. 25 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci indipendentemente dalla loro qualifica.
L’ assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria; è convocata con avviso da spedire al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione o a mezzo pubblicazione su di un quotidiano a larga diffusione da ripetersi almeno due volte, di cui la prima 20 giorni prima, e la seconda 13 giorni prima.
La convocazione delle assemblee dovrà contenere:
1. L’ indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea ;
2. L’ indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione ;
3. L’ ordine del giorno dell’assemblea.
Per l’assemblea ordinaria o straordinaria non sono ammesse deleghe.
ART. 26- ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea ordinaria è convocata dal presidente o, in caso di impedimento dal vice presidente del C.I.A.T.D.M. almeno una volta all’anno.
L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :
1) L’ esame della relazione annuale, morale e finanziaria ;
2. L’ approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo ;
1. L’approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal consiglio direttivo ;
2. L’ approvazione dei regolamenti interni che il consiglio direttivo gli sottopone ;
3. L’ approvazione di qualifica di socio ordinario dei nominativi che il consiglio direttivo gli sottopone .
L’assemblea ordinaria è convocata ogni tre anni per:
1. L’ elezione ed il rinnovo del consiglio direttivo ;
2. L’ elezione e rinnovo del collegio dei probiviri ;
3. L’ elezione e rinnovo del collegio dei revisori dei conti
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei Soci.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 27 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea straordinaria è convocata dal presidente, o in caso d’impedimento dal vice presidente del C.I.A.T.D.M.:
1. Su richiesta del consiglio direttivo;
2. Per iniziativa del presidente;
3. Su richiesta fatta al presidente di almeno 2/3 dei soci .
Devono necessariamente essere sottoposti all’approvazione preventiva dell’assemblea straordinaria per essere approvati i:
1. Gli acquisti di beni immobili ;
2. La determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari;
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
ART. 28 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consultivo, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 29 - GESTIONE FONDI
Il C.I.A.T.D.M., gestisce autonomamente i fondi reperiti per sponsorizzazioni, donazioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di entrata.
ART. 30 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno è nominato tra coloro che sono iscritti all’albo dei commercialisti, e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci tra i suoi soci e non soci.
Elegge scegliendo tra i suoi membri il presidente.
La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il collegio dei revisori controlla e vigila sulla gestione amministrativa, accerta la regolare tenuta della contabilità.
ART. 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci tra i suoi soci e non soci.
Elegge scegliendo tra i suoi membri il presidente.
La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Il collegio dei probiviri vigila sul comportamento dei Soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello statuto, dei regolamenti e le controversie tra soci, o tra i soci ed il C.I.A.T.D.M.
Adotta i provvedimenti di sua competenza con l’intervento nella votazione di almeno due membri.
ART. 32 - PROVVEDIMENTI DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri provvederà a contestare all’interessato, entro 30 giorni, dal suo deferimento i rilievi mossi, e a sentirne la difesa.
I provvedimenti dei probiviri, previa informazione del consiglio direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera Raccomandata con Ricevuta di ritorno entro 60 giorni dall’inizio del procedimento.
Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al consiglio direttivo, il quale, si pronuncerà entro 30 giorni.
Qualora l’accusato di trasgressione sia un membro del consiglio direttivo, egli viene immediatamente sospeso da tale funzione sino alla conclusine del procedimento.
Il richiamo o la sospensione sono comminati rispettivamente in caso di lieve o grave trasgressione alle norme previste dal presente statuto e dai regolamenti.
Un socio sottoposto a giudizio per violazione al Codice Penale è sospeso fino alla sentenza; in caso di condanna viene espulso automaticamente.
L’espulsione immediata dal C.I.A.T.D.M. viene decretata per i soci che compiano atti lesivi della dignità, del decreto, o del prestigio del C.I.A.T.D.M., e per inosservanze gravi alle norme statutarie ed ai regolamenti, o per subordini provati all’interno del C.I.A.T.D.M.
ART. 33
VERTENZE E CONTROVERSIE TRA I SOCIE E TRA ASSOCIAZIONE
Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e il C.I.A.T.D.M. ed i suoi organi saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del collegio dei probiviri.
I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo probivirale informale fra soci al collegio dei probiviri; inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione ed eventuale decisione.
ART. 34 - COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO COMPOSIZIONE E COMPITI
Le commissioni ed i gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre membri a un massimo di sette membri, ciascuno non facenti parte del consiglio direttivo.
Delle commissioni ,ed dei gruppi di lavoro fanno parte le persone indicate all’art. 4 del presente statuto.
Ai lavori partecipa il presidente o un suo delegato al fine di meglio illustrare le attività svolte ed il programma nonché, di recepire le indicazioni espresse.
Le riunioni delle Commissioni non sono soggette a vincoli formali in quanto destinate a fornire orientamenti la cui attuazione spetta al consiglio direttivo.
Le riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono convocate dal presidente o dal vice presidente del C.A.T.D.M.
I compiti delle commissioni e dei gruppi di lavoro sono:
1. Elaborare la revisione della normativa vigente in materia sia a livello nazionale ed internazionale;
2. Elaborare proposte di leggi regionali e direttive Europee, nonché l’elaborazione e l’attivazione di progetti nel campo della prevenzione;
3. Organizzare convegni e manifestazioni culturali, campagne di sensibilizzazione in collaborazione con Enti Istituzionali, Enti morali e culturali pubblici o privati, mass-media, scuole pubbliche e private, università, imprese pubbliche e private, fondazioni, case editrici, banche, magistratura e forze dell'ordine ed operatori sociali;
4. Creare una banca dati finalizzata alla raccolta e all'interscambio di informazioni sui casi trattati, sulle leggi vigenti nazionali ed internazionali e sulle iniziative di altri Paesi finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori e della famiglia;
5. Pubblicare un periodico sulle problematiche minorili, della famiglia, dei servizi;
6. Dare corso ad ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi preposti.
ART. 35 - ISTITUZIONI DELLE SEDI ESTERE E REGIONALI, NOMINE, REVOCHE E COMPITI DEI RAPPRESENTANTI
Le sedi estere e regionali del C.I.A.T.D.M. sono istituite ai sensi dell’art. 5 del presente statuto.
I rappresentanti delle sedi estere e regionali sono nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 5 dello statuto e sono obbligati a rispettare le norme statutarie del presente statuto.
I loro compiti sono stabiliti ed indicati dalle delibere di nomina così come stabilito ai sensi dell’art. 5 dello statuto, e non possono attivare iniziative a nome e per conto del C.I.A.T.D.M. se non prima hanno ottenuto un consenso con delibera approvata dal Consiglio Direttivo.
Coloro che non rispetteranno quanto scritto in questo articolo pagheranno in base a quanto stabilito ai sensi dell’art. 5 dello statuto.
I rappresentanti delle sedi Estere e Regionali revocati o dimissionari saranno sostituiti da un nuovo rappresentante nominato dal consiglio direttivo ai sensi dell’art.5 dello statuto entro e non oltre venti giorni dalla revoca od accettazione da parte del consiglio direttivo delle dimissioni.
ART. 36 - RINNOVO DELLE CARICHE
Ogni tre anni fatto salvo il primo consiglio direttivo che si rinnova dopo due anni attraverso le elezioni, vengano rinnovati il consiglio direttivo, i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Fissata la data per le elezioni, il presidente ne da comunicazione ai soci fondatori, sostenitori e ordinari e simpatizzanti con preavviso di almeno 90 giorni e invita a presentare le candidature.
E’ ammessa la candidatura per una sola carica.
Le candidature devono pervenire per iscritto alla segreteria almeno 30 giorni prima delle elezione.
La segreteria provvederà ad inviare a tutti i soci l’elenco dei candidati contestualmente all’invio della convocazione elettorale.
Il segretario curerà la predisposizione di un numero sufficiente di schede e le consegnerà al presidente che provvederà al controllo della loro validità e alla loro vidimazione.
Le votazioni saranno valide purché valido il numero dei votanti.
Nelle ipotesi di parità tra due soci alla stessa carica sarà decisiva l’anzianità.
I soci sono eletti alla carica se otterranno il 50% più uno dei voti validamente espressi.
ART. 37 - MODALITA’ DELLO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA ELETTORALE
La giornata elettorale deve svolgersi almeno 30 giorni prima dell’insediamento dei nuovi organi collegiali.
Verrà istituito un seggio elettorale nel luogo in cui sarà deciso che venga svolta l’elezione, o presso uno studio legale qualora il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.
Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura del seggio.
Nel seggio elettorale saranno esposti i nomi dei candidati.
Eventuali richieste di cancellazione devono essere presentate dagli interessati esclusivamente per iscritto alla segreteria tre giorni prima dell’apertura del seggio elettorale.
La commissione elettorale sarà composta da sei membri, tra cui il presidente in carica, il segretario in carica e quattro soci volontari con qualifica di scrutatori.
In mancanza di volontari, il presidente procederà alla nomina d’ufficio.
Il presidente assumerà la carica di presidente della commissione elettorale.
Durante le operazioni elettorali, il presidente potrà alternarsi con il segretario ed i quattro scrutatori potranno alternarsi a coppie.
A tutti i neo-eletti verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno una comunicazione scritta dal presidente.
I neo-eletti devono entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione per iscritto formulare l’accettazione o la rinuncia; in quest’ultimo caso subentrerà il primo dei non eletti per quella carica.
ART. 38 - SCIOGLIMENTO DEL C.I.A.T.D.M.
Lo scioglimento del C.I.A.T.D.M. è deliberato dall’assemblea dei soci fondatori con la maggioranza del 50% più uno, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale in favore di associazioni benefiche o di ricerca o di altre associazioni che abbiano caratteristiche e scopi similari a quelle del C.I.A.T.D.M.
I liquidatori dovranno essere nominati tra i soci fondatori o sostenitori.
ART. 39 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto può essere modificato su proposta del consiglio direttivo del C.I.A.T.D.M. dall’assemblea dei Soci, con parere favorevole dei 2/3 degli aventi diritti al voto.
ART. 40 - FORO COMPETENTE E CODICE CIVILE
Foro competente dirimere le eventuali controversie legali con terzi è quello di Pordenone.
Per tutte le altre norme non previste nel presente statuto valgono e si applicano le norme previste nel codice civile.

