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Titolo I e II

Statuto sociale
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1
Denominazione
E' costituita una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata "SIMDI the Family Mobile Company - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".
Art. 2
Sede e Competenza territoriale
La Società ha sede nel Comune di Brescia.
La Società potrà istituire, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto, sedi distaccate in altri Comuni.
Art. 3
Adesione alle Federazioni
La Società aderisce alla Associazione locale delle Banche di credito cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale alla quale questa, a sua volta, aderisce.
La Società si avvale preferenzialmente dei servizi Societàri e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
Art. 4
Durata
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.
 
TITOLO II
SOCI
Art. 5
Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nel territorio della Comunità Europea e con prevalenza di cittadini Italiani che debbono rappresentare almeno per gli 8/10 del numero complessivo dei soci. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finchè non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 6
Limitazioni all'acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, coloro che non siano in possesso, ove richiesti per legge, dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i falliti, nonchè coloro che siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.
Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Art. 7
Formalità per l'ammissione a socio
Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Art. 8
Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
  1. intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
  2. partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
  3. hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e
di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemble a e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Art. 9
Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
Art. 10
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.
Art. 11
Morte del socio
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome, a nome di uno fra di essi designato o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.
In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.
Art. 12
Recesso del socio
Il socio ha diritto di recedere dalla Società nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale, nonchè nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 5.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Art. 13
Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:
  1. nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di cons iglieri di amministrazione e di sindaci;
  2. che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonchè quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6.
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:
  1. che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
  2. che sia stato interdetto dall'emissione di assegni Societàri;
  3. che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
  4. che risulti socio, amministratore, sindaco o dipendente di società non Societàrie, esercenti attività finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
Art. 14
Liquidazione della quota del socio
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali ris ultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

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