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Titolo III e IV

TITOLO III
OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'
Art. 15
Oggetto sociale
La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni indirizzata alle famiglie ed alla protezione dei minori avvalendosi del sistema di SIM Differenziata per la distinzione tra adulto e minore nel settore della telefonia mobile con fase pubblica di comunicazione a tutti gli interlocutori di presenza del minore attraverso l’uso di numerazione pubblica dedicata ed altre metodologie.
In particolare:
  1. lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori riguardanti reti di telecomunicazione e trasmissione radiotelevisiva, di proprietà della società o di terzi, siano esse reti radio satellitari o fisse, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologieindicati, ivi compresi l'acquisto, lo sviluppo, la proprietà, la vendita e la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
  2. lo svolgimento di attività editoriali (con l'esclusione della edizione di giornali quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;
  3. l'assunzione e la gestione di partecipazione anche di controllo, parziale o totale, in società aventi scopo analogo o affine al proprio.
  4. la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione e trasmissione radiotelevisiva, di proprietà della società o di terzi, siano esse reti radio (tra cui in particolare, quelle secondo la tecnologia UMTS) satellitari o fisse, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
La società può inoltre compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così, in breve, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, operazioni nei confronti di banche ed assicurazioni, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca.
Art. 16
Operatività nella zona di competenza territoriale
La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di r ischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.
Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.
Art. 17
Operatività fuori dal territorio Italiano
Una quota non superiore al 5% (cinque per cento) del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori dal territorio Italiano.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
Art. 18
Criteri ispiratori dell'attività sociale
Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di Società, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.
 
 
TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Art. 19
Patrimonio
Il Patrimonio della Società è costituito:
  1. dal capitale sociale;
  2. dalla riserva legale;
  3. dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
  4. da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.
Art. 20
Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente e il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento) (mille virgola zero zero) né superiore a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera C) del successivo articolo 49. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.
Art. 21
Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.
In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla Società, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.
Art. 22
Sovrapprezzo
Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, ai sensi dell'art. 2525 cod. civ., con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).
Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

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