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Titolo V e VI

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 23
Organi sociali
Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:
  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Esecutivo, se nominato;
  4. il Collegio Sindacale;
  5. il Collegio dei Probiviri.
 
TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 24
Convocazione dell'assemblea
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi secondarie - ove istituite - della Società. Il consiglio di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato sul sito web della società o inviato o recapitato ai soci.
L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta la richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un quinto dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.
Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea
Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno tre mesi.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe, in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.
Art. 26
Presidenza dell'assemblea
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche se non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.
L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.
Art. 27
Costituzione dell'assemblea
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria, salvo i casi in cui la legge impone maggioranze più elevate.
Art. 28
Maggioranze assembleari
L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.
La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei sue terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.
Art. 29
Proroga dell'assemblea
Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzio ne.
Art. 30
Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione dell’ammontare del fido massimo che la Società può concedere ad uno stesso obbligato nei limiti e con i criteri stabiliti dalle disposizioni di vigilanza relative alla concentrazione dei rischi.
Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

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