Titolo VII-VIII-IX
TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 32
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di tredici consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.
Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della Società e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie operanti nella zona di competenza territoriale della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, i parenti, i coniugi o affini con altri consiglieri o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso.
Art. 33
Durata in carica dei consiglieri di amministrazione
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.
I consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 34
Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.
I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea.
Art. 35
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonchè per la promozione della cooperazione e per l'educazione culturale per l’educazione e la protezione dei minori sia nella telefonia mobile che nella navigazione in Internet.
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.
Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
Art. 36
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.
Art. 37
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia quando si tratti della nomina di persona oppure si tratti di affari riguardo ai quali taluno dei consiglieri, dei sindaci o il direttore abbia interesse diretto o indiretto, può adottarsi la votazione segreta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto importa la reiezione della proposta.
Alle riunioni del consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce e/o un rappresentante della Federazione Nazionale - Federcasse.
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
Art. 38
Verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.
Art. 39
Compenso ai consiglieri di amministrazione
I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Art. 40
Presidente del Consiglio di amministrazione
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonchè l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società e presiede l'assemblea dei so ci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
Il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzio ne di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.
TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO
Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due a quattro componenti del consiglio di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.
Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il direttore.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'attività svolta.
TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE
Art. 42
Composizione del collegio sindacale
L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
I sindaci sono rieleggibili. Essi devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dall'art.2397 del codice civile.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
Sono altresì motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugi o di affinità fino al quarto grado con dipendenti della Società e la carica di consigliere o di sindaco in altra Società o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
Art. 43
Compiti del collegio sindacale
Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vi gila sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.
I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.
Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione del servizio revisione della Federazione locale e/o nazionale.