Titolo X-XI-XII-XIII
TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali
Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 45
Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma.
I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedural i; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.
TITOLO XII
DIRETTORE
Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore
Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli orga ni sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della società.
In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Art. 47
Rappresentanza e firma sociale
La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 40, al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.
Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.