Direttiva 2000/31
La rete vista dalla Direttiva 2000/31/ce dell'8 giugno 2000

Per
poter comprendere appieno la responsabilità di ogni singolo soggetto
che opera in Internet è opportuno fare riferimento alla distinzione
effettuata dalla Normativa Europea con la Direttiva 2000/31/CE.
In tale Direttiva si identificano i seguenti soggetti:
Società dell’informazione:
i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Prestatore:
la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
Prestatore stabilito:
il
prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato
un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza e
l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un
servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;
Hosting:
prestazione
di un servizio della società dell’informazione consistente nella
memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio
a richiesta di un destinatario del servizio;
Destinatario del servizio:
la
persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza
un servizio della società dell’informazione, in particolare per
ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
Consumatore:
qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.