Responsabilità penale
Le responsabilità
Responsabilità penale in Rete
Oggi,
grazie alla tecnologia ChildKey ed all’avvento della Navigazione
Differenziata, i Prestatori di servizio sono posti in grado di sapere
se chi è connesso in quel momento e sta effettuando una richiesta di
pagina web sia un minore o un maggiore.
Tale
informazione impone ai Prestatori si Servizio ed ai Destinatari di
Servizio (Motori di Ricerca, Siti ecc..) di adeguare il loro
comportamento ai criteri di responsabilità. Ciò potrà essere fatto
utilizzando il metadata ChildKey per i siti o lo Snasa ChildKey
(software che rileva la presenza del minore) entrambe licenziati
gratuitamente dalla Fondazione Safety World Wide Web Onlus.
Riteniamo
che già oggi esistano, grazie a tale informativa, i presupposti di
applicabilità del cod.pen. per la violazione degli artt. 40, 528 e 600
ter e quater.
Aspetti legislativi: le responsabilità
La
legislazione dell’Unione Europea e di molti altri paesi ha già
disciplinato vari reati di tipo informatico per combattere la
diffusione su Internet di informazioni illegali, di pornografia (in
particolare di quella infantile), di affermazioni razziste e di
informazioni che incitano alla violenza. L’autore o i fornitori dei
contenuti possono essere chiamati a risponderne in sede penale.
Anche i fornitori di servizi sono coinvolti: potendo dimostrare l’accesso illecito di un minore, infatti, si possono configurare gli estremi di un accesso incontrollato e quindi legalmente perseguibile, dal punto di vista penale e/o amministrativo.
Anche i fornitori di servizi sono coinvolti: potendo dimostrare l’accesso illecito di un minore, infatti, si possono configurare gli estremi di un accesso incontrollato e quindi legalmente perseguibile, dal punto di vista penale e/o amministrativo.
Secondo
il codice penale italiano, infatti, chi espone in luogo pubblico o
aperto al pubblico o acquista, detiene o mette in circolazione scritti,
disegni, immagini o altri atti osceni di qualsiasi specie, è
perseguibile penalmente (art. 528 c.p.), laddove si considerano osceni
gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il
pudore. I reati possono essere commessi anche omissivamente, in altre
parole non facendo nulla per evitare che avvenga qualcosa che
costituisce reato.
Inoltre,
per quanto riguarda lo specifico campo della pornografia infantile, la
Decisione emanata il 29 maggio 2000 dal consiglio dell’Unione Europea,
prevede che gli Stati membri esaminino le misure appropriate ad
eliminare la pornografia infantile e le misure per sollecitare i
fornitori di servizi Internet a :
-
1.togliere dalla circolazione il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e che è diffuso attraverso tali servizi
-
2.conservare i dati relativi a tale traffico
-
3.predisporre sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile
-
4.fornire consulenza alle autorità circa il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o di cui sono venuti a conoscenza e diffuso per loro tramite.
In
adesione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, il legislatore
italiano ha previsto, con apposita modifica del codice penale (Legge
269/98), le norme per la tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo
fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale.
Si vedano altresì gli art. 600 ter e quater per quanto attiene a materiale pedo-pornografico.