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Proposta Legislativa

PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA FONDAZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA IL 21 OTTOBRE 2004

Nel corso dell’audizione del 21 ottobre 2004 inerente il Disegno di Legge n. 4599, si è provveduto ad illustrare il funzionamento della tecnologia di Navigazione Differenziata e di come questa sia in grado di far conoscere a tutti i Prestatori di Servizi Hosting (il soggetto indicato all’art. 2 della Direttiva n. 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 in Gazzetta Ufficiale n° L 178 del 17/7/2000 che memorizza i dati per renderli disponibili e diffonderli in Internet) se il fruitore di tali contenuti sia un minore.

Il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, affronta il problema esclusivo della pedo-pornografia che rappresenta meno dello 0,0001% del materiale osceno disponibile in Internet e di cui possono fruirne i minori senza che ciò, nonostante la nota all’art. 18 del Progetto di Legge Prestigiacomo preveda tale ipotesi, trovi una sua autonoma norma sanzionatoria.

Difatti la nota all’art.18 recita: 
“L’articolo 18 introduce nel codice penale il nuovo articolo 528-bis.
Con lo stesso ci si ripropone di tutelare i minori non solo in quanto soggetti utilizzati per la produzione di materiale pornografico minorile – obiettivo cui sono consacrati gli articoli sin qui descritti – ma anche in quanto fruitori di materiale pornografico « adulto », in particolare di quello diffuso a mezzo INTERNET.  Cio`al fine di consentirne, anche da tale prospettiva, un corretto sviluppo psichico.

Le tecnologie attuali, così come descritte nella Proposta di Legge Martini n.3235, consentono di far conoscere al Prestatore di Servizi Hosting, se il destinatario dei contenuti richiesti sia un minore.

Ed ecco quindi l’esigenza di introdurre un nuovo articolo 528ter che sanzioni la fattispecie prevista dalla nota all’art.18 del Progetto di Legge soprariprodotta e definitivamente punisca non solo chi realizza i contenuti ma anche chi ne consente la diffusione.

“ART. 528-ter (Inserimento sulla rete internet di scritti, disegni o immagini osceni).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque inserisce o lascia inserire in un sito Internet scritti, disegni o immagini osceni, senza adottare mezzi tecnici idonei ad impedirne la visione ai navigatori di cui conosca, o sia in grado di conoscere usando la diligenza professionale, l’età inferiore a 18 anni, è punito ai sensi dell’articolo 528. Ai fini dell’applicazione della presente norma, sono equiparati il destinatario ed il prestatore dei servizi della società dell’informazione, come definiti dall’art. 2 della Direttiva n. 2000/31/CE dell’8 giugno 2000.”



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